Funzioni e poteri

Le funzioni istituzionali, proprie ed esclusive, dei consorzi di bonifica nei loro ambiti di competenza territoriale sono:

  • funzioni operative , in tema di gestione, intesa, quest’ultima, come manutenzione, esercizio e tutela delle opere, degli impianti e delle risorse naturali facenti parte del sistema bonifica;
  • funzione propositiva , in tema di pianificazione.

Tali funzioni sono definite dalla vigente legislazione in materia oltre che dallo Statuto.
Esse sono esaminate più nel dettaglio nella sezione Attività.

Per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, i consorzi di bonifica sono titolari di specifici poteri:

  • potere impositivo
  • potere regolamentare
  • potere di polizia idraulica
  • potere disciplinare interno

Assume rilevanza fondamentale il potere impositivo, in quanto è attraverso l’esercizio di questo potere che i consorzi si procurano le risorse finanziarie necessarie per provvedere alle azioni della bonifica. Il potere impositivo è riconosciuto ai consorzi sia dalla legislazione nazionale che dalla legge regionale (artt. 10, 11 e 59 del R.D. 13/02/1933, n. 215; art. 13 L.R. Emilia- Romagna 2/08/1984, n.42). Esso viene esercitato attraverso l’imposizione di contributi su tutti gli immobili, agricoli ed extragricoli, che traggono beneficio dall’attività consortile.
Il riparto dei costi della bonifica tra i consorziati è effettuato in ragione del grado di beneficio. Quest’ultimo si esprime attraverso indici tecnici ed economici la cui determinazione è demandata ad uno strumento denominato piano di classifica. Altrettanto importante è il potere regolamentare. Esso discende dalla condizione di autogoverno, tipica della categoria delle autonomie funzionali, che caratterizza l’istituto consortile. Essendo dotati di autogoverno, i consorzi hanno autonomia statutaria e regolamentare, nel rispetto, ovviamente, delle norme di legge.

Oltre a svolgere le proprie funzioni esclusive, i consorzi possono operare in collaborazione con altre istituzioni presenti nel territorio, secondo le linee generali che vanno affermandosi nel nostro ordinamento in tema di politica territoriale, fondate sulla collaborazione e concertazione tra più soggetti istituzionali. La diffusione degli accordi di programma di cui alla legge 267/2000, dei patti territoriali, delle intese interistituzionali, dei contratti d’area, delle conferenze di servizi ne costituiscono ampia testimonianza.