Piano di classifica

In seguito alla pubblicazione della deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 51 del 28/04/2015 di approvazione della proposta del nuovo Piano di classifica degli immobili per il riparto degli oneri consortili e del testo completo del Piano di classifica con i relativi allegati tecnici e la cartografia del comprensorio presso la sede del Consorzio, nonché presso le competenti direzioni generali delle regioni Emilia-Romagna e Toscana e decorso il termine per la presentazione di opposizioni o osservazioni, con delibera n. 57 in data 28/09/2015 il Consiglio d’Amministrazione dell’Ente ha approvato, per quanto di competenza,il suddetto Piano di classifica.

In seguito al provvedimento della Giunta Regionale, previsto dalla L.R. 7/2012, con cui è stata assunta la decisione ultima sul nuovo piano di classifica, il Consiglio d’Amministrazione dell’Ente, con provvedimento n. 63 del 23/12/2015, ha approvato in via definitiva il piano di classifica per il riparto degli oneri consortili.

Nella presente sezione è in pubblicazione il nuovo Piano di Classifica per il riparto degli oneri Consortili.

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI
APPROVAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI
ADOZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI

Cos’è il contributo consortile o di bonifica e da chi è dovuto?
Il contributo di bonifica è una prestazione patrimoniale imposta per legge, avente come presupposto l’esistenza di un immobile situato all’interno del comprensorio consortile che gode del beneficio apportato dalla funzione pubblica di bonifica. Esso è cosa ben distinta dal corrispettivo di un servizio e ha natura tributaria. Costituisce onere reale sugli immobili del contribuente.

Quali sono le opere di bonifica?
La L.R. Emilia-Romagna n. 42/84, all’art. 3, descrive gli interventi e le opere di bonifica.

Chi sostiene le spese delle opere di bonifica?
La spesa per l’esecuzione delle nuove opere è sostenuta dallo Stato o dalla Regione, mentre sono ripartite in capo ai consorziati, in base al grado di beneficio ricavato dai loro immobili, le spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica esistenti e quelle di funzionamento del consorzio di bonifica preposto alla gestione delle stesse.

Come vengono ripartite le spese tra i consorziati?
Le spese vengono ripartite annualmente in ragione del beneficio ricavato dai singoli immobili dall’esercizio delle opere e dall’attività di bonifica, sulla base di criteri fissati nel piano di classifica degli immobili per il riparto degli oneri consortili. Con Delibera n. 2238 del 28.12.2015 la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha verificato la conformità del nuovo piano di classifica alle linee guida emesse dalla Regione. Si veda, inoltre, a riguardo l’apposita sezione del sito web dell’ente.

Cos’è il piano di classifica?
Il piano di classifica degli immobili per il riparto degli oneri consortili è lo strumento tecnico-amministrativo mediante il quale il Consorzio provvede all’individuazione, sulla base di indici tecnici ed economici, dei benefici specifici che gli immobili ricadenti all’interno del comprensorio consortile traggono dall’attività di bonifica.

Che cos’è l’avviso di pagamento?
L’avviso di pagamento è una richiesta di pagamento bonaria. Esso è inviato per posta ordinaria a tutti i contribuenti che sono stati iscritti nei ruoli di contribuenza provvisori. L’avviso può essere inviato sia dal Consorzio di Bonifica, sia da un soggetto esterno a ciò incaricato, denominato agente della riscossione.

Se non si paga il contributo richiesto tramite avviso di pagamento cosa succede?
Per gli avvisi di pagamento che risultano non riscossi alla scadenza riportata nell’avviso stesso, l’agente della riscossione provvede ad inviare due solleciti di pagamento – uno bonario e uno stragiudiziale – e, in caso di ulteriore mancato pagamento, a notificare un atto di ingiunzione. In quest’ultimo caso l’importo dell’avviso risulterà maggiorato delle spese di notifica sostenute dal concessionario per la riscossione.

Oltre ai terreni, sono soggetti a contributo di bonifica anche le abitazioni?
Sono assoggettati al contributo di bonifica gli immobili di qualsiasi natura (agricoli ed extragricoli), per il fatto oggettivo di essere situati all’interno del comprensorio consortile e di trarre beneficio dall’esercizio delle opere e dalle attività di bonifica. In base alla normativa in materia di bonifica, sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere tutti i proprietari di beni immobili (pubblici o privati) situati entro il perimetro del comprensorio consortile, in ragione del beneficio derivante dalla bonifica. Sono, quindi, assoggettati al contributo consortile tutti gli edifici adibiti a usi non agricoli, quali le abitazioni, gli appartamenti, i negozi, gli esercizi commerciali, gli stabilimenti industriali, gli edifici collettivi ecc. ecc. a prescindere sia dal fatto che gli immobili medesimi siano o meno attualmente abitati, sia dalle condizioni personali (economiche, di salute) del proprietario (per la relativa disciplina si vedano, oltre agli artt. 857 e ss. c.c., gli artt. 10, 17, 59 del R.D. n. 215/1933, l’art. 13 della L.R. Emilia-Romagna n. 42/1984).

Se ho venduto l’immobile gravato dal contributo come devo comportarmi?
Il Consorzio provvede annualmente ad aggiornare d’ufficio il proprio elenco dei contribuenti acquisendo i dati delle variazioni catastali intervenute rispetto al precedente aggiornamento. E’ comunque possibile presentare all’ente una domanda di voltura, per posta, fax, posta elettronica, o direttamente agli operatori allo sportello. In base allo Statuto consortile, le domande di sgravio dall’obbligo del pagamento dei contributi a seguito dell’avvenuta cessione di immobili hanno effetto dall’anno successivo alla loro presentazione al Consorzio e, pertanto, non fanno venir meno l’obbligo del versamento dei contributi relativi all’anno in corso.

Sono allacciato alla pubblica fognatura e pago la bolletta del servizio idrico integrato. Perché debbo pagare anche il contributo di bonifica?
La rete di canali di bonifica e quella del servizio idrico integrato assolvono a due funzioni diverse: la prima è preposta allo scolo delle acque meteoriche provenienti dagli immobili dei consorziati e alla protezione dalle acque di pioggia provenienti da monte, al fine di evitare il verificarsi di fenomeni di allagamenti, ristagni, impaludamenti e simili, ove le stesse non fossero scolate; la seconda, invece, è funzionale alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue.

Cos’è un comprensorio di bonifica?
Il comprensorio di bonifica è un area territoriale, definita dalla Regione, omogenea sotto il profilo idrografico e funzionale in rapporto alle esigenze di coordinamento e di organicità dell’attività di bonifica. Semplificando, il comprensorio di bonifica è l’area nella quale opera il Consorzio di Bonifica in base alla normativa regionale.

Chi sono i consorziati?
Sono consorziati obbligatoriamente per legge tutti i proprietari di immobili di qualsiasi natura (terreni, fabbricati, ecc.) ricadenti nel comprensorio di bonifica.

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